Art. 7.
(Ente gestore dell'area franca urbana).

      1. È istituito un consorzio di gestione dell'area franca urbana denominato «Consorzio per lo sviluppo dell'area franca urbana di Lamezia Terme».
      2. Il Consorzio di cui al comma 1 è costituito dal comune di Lamezia Terme, dalla provincia di Catanzaro e dalla regione Calabria ed è regolato da un proprio statuto.
      3. Al Consorzio di cui al comma 1 possono aderire, a decorrere dalla data della sua costituzione, gli enti economici e privati rappresentativi delle categorie sociali interessate alle attività nell'area franca urbana, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni degli industriali e delle imprese e gli istituti di credito operanti nel territorio della regione Calabria.
      4. Organo del Consorzio di cui al comma 1 è il comitato di gestione, di cui fanno parte:

          a) due rappresentanti designati dal comune di Lamezia Terme;

          b) un rappresentante designato dalla provincia di Catanzaro;

 

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          c) un rappresentante designato dalla regione Calabria;

          d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Catanzaro;

          g) un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria che operano nell'area franca urbana designato dalla rispettiva associazione.

      5. I rappresentanti di cui al comma 4 non devono avere riportato condanne per delitti.
      6. Il presidente del comitato di gestione di cui al comma 4 è eletto tra i componenti del comitato con il voto dei medesimi e dura in carica per cinque anni.
      7. Il comitato di gestione di cui al comma 4 ha compiti di indirizzo, di controllo e di governo dell'area franca urbana e, in particolare, provvede:

          a) a informare e fornire consulenza alle persone private e alle imprese che intendono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2;

          b) a revocare i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 su segnalazione del comando del Corpo della guardia di finanza, costituito ai sensi dell'articolo 8, in caso di mancato rispetto o violazione delle disposizioni della presente legge;

          c) a controllare il possesso dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 da parte delle aziende che intendono esercitare la propria attività nell'area franca urbana e a dichiarare l'eventuale decadenza dai benefìci fiscali di cui all'articolo 2 qualora vengano meno i citati requisiti;

          d) a verificare la congruenza, sotto il profilo del rapporto costi-benefìci, delle attività economiche esercitate nell'area franca urbana;

 

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          e) a formulare proposte per lo sviluppo e l'incremento degli insediamenti produttivi nell'area franca urbana e a predisporre il relativo piano annuale, anche sulla base delle verifiche attuate ai sensi della lettera d).